Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
Il Dirigente Scolastico emana provvedimenti di varia natura:
- assegnazione di incarichi a soggetti privati
- autorizzazioni ai dipendenti a svolgere incarichi o consulenze esterne
- Circolari (pubblicate nell'apposita sezione)
- nomine per gli incarichi ai dipendenti
- pubblicazioni nella sezione Pubblicità legale (Albo pretorio Mediasoft) dell’istituto, ivi comprese le nomine del personale a tempo determinato;
- provvedimenti e determine di tipo amministrativo (si veda in particolare la sez. Pubblicità legale - Albo pretorio Mediasoft sottocategorie Gare d'appalto e bandi).